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Item   che   li   detti   sei   consiglieri   debbino   e   possino


       astringere ogni anno tutti li ufficiali del loco finiti i loro

       ufficii a dar conto dell'administratione de i loro ufficii

       sotto qualche pena da loro arbitraria da applicare come


       sopra dichiarando che se alcuno di detti consiglieri o altri

       ufficiali fosse absente o infermo, che in tal caso debbino


       gli altri colleghi surrogare in loco di tali absenti o infermi

       alcun altro idoneo, et che sarà eletto una volta a tal


       ufficio, non possi esser gravato sino a due anni seguenti

       la sua elettione.


          Non possino esser ammessi ad alcun altro ufficio gli

       ufficiali   che   non   habbino   prima   dato   conto   alli   sei

       consiglieri.





                    Della elettione delli mestrali
















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