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ad alcun' altra persona, ò vero la minaccerà (minaciara)


       con parole incorri nella pena di lire due sino in cinque in

       arbitrio   del   vicario,   havuta   però   consideratione   alla

       qualità   et   conditione   delle   persone,   la   qual   pena   sia


       applicata per la mettà al Podestà di Vado et per l'altra al

       vicario del luoco di Spotorno.





                      Delle biastemie(biastieme)






          Item hanno ordinato che se si troverà alc(u)na persona


       così temeraria che ardisca o vero presuma biastemiare ò

       maledire il Santiss(im)o Nome di Nostro Sig(no)re, della


       Beata Vergine o Santi, incorra subito nella pena di lire tre

       sino in sei d'applicarsi per una parte al podestà, per


       un'altra al vicario, per l'















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