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ad alcun' altra persona, ò vero la minaccerà (minaciara)
con parole incorri nella pena di lire due sino in cinque in
arbitrio del vicario, havuta però consideratione alla
qualità et conditione delle persone, la qual pena sia
applicata per la mettà al Podestà di Vado et per l'altra al
vicario del luoco di Spotorno.
Delle biastemie(biastieme)
Item hanno ordinato che se si troverà alc(u)na persona
così temeraria che ardisca o vero presuma biastemiare ò
maledire il Santiss(im)o Nome di Nostro Sig(no)re, della
Beata Vergine o Santi, incorra subito nella pena di lire tre
sino in sei d'applicarsi per una parte al podestà, per
un'altra al vicario, per l'
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