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acusante in modo che in ogn'uno delli predetti casi sia
lecito ad ogn'uno acusare col suo giuramento e li sia
creduto come se pienamente havesse provata la sua
acusa,et da poi che alcuno sarà acusato o vero
denonciato sia tenuto il vicario far scrivere la denontia et
acusa al libro del commune e statuir li termini di sei giorni
da difendersi ordinando però che l'acusato e denuntiato
volendo difendersi, sia obligato far citare il denontiatore
et acusatore.
Ordinando ancora che subito che si farà risposta
all'acusa si debba estimare il danno per li publici
estimatori, non potendosi le parti acordare, le quali
denontie et acuse si debbino fare fra giorni dieci et le
pene si debbino applicare la mettà al padrone delle
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