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acusante in modo che in ogn'uno delli predetti casi sia


       lecito ad ogn'uno acusare col suo giuramento e li sia

       creduto   come   se   pienamente   havesse   provata   la   sua

       acusa,et   da   poi   che   alcuno   sarà   acusato   o   vero


       denonciato sia tenuto il vicario far scrivere la denontia et

       acusa al libro del commune e statuir li termini di sei giorni


       da difendersi ordinando però che l'acusato e denuntiato

       volendo difendersi, sia obligato far citare il denontiatore


       et acusatore.

          Ordinando   ancora   che   subito   che   si   farà   risposta


       all'acusa   si   debba   estimare   il   danno   per   li   publici

       estimatori,   non   potendosi   le   parti   acordare,   le   quali

       denontie et acuse si debbino fare fra giorni dieci et le


       pene si debbino applicare la mettà al padrone delle




















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