Page 81 - merged_2020_02_25__23-27-13
P. 81

cognato s.m. e agg. [dal lat. cognatus «consanguineo», comp. di co-
            1 e gnatus (natus), part. pass. di nasci «nascere»; quindi propr. «nato
            insieme, nella stessa famiglia»]. cognazióne s. f. [dal lat. cognatio -onis,
            comp. di co-1 e tema di gnasci (nasci) «nascere»].  1. a. letter. Vincolo di
            parentela, e in partic., nel diritto romano, lo stretto vincolo di parentela
            che univa le persone soggette allo stesso paterfamilias (contrapp. ad
            agnazione).  2. Con senso più determinato:   c. legale, parentela che si
            determina per adozione;
            affine s.   m.   e   agg.   [dal   lat. affinis «confinante»,   comp.   di ad-
            e fines «confini»]. 1. s.   m.   Si   dicono affini i   parenti   di   un   coniuge
            rispetto all’altro coniuge, e questo rispetto a quelli; la linea (retta o
            collaterale) e il grado (1°, 2°,...) del relativo vincolo si determinano in
            base alla linea e al grado di parentela col coniuge dal quale l’affinità
            deriva
            balìa s.   f.   [dal   fr.   antico baillie;   v. balì, balivo].  1. Potestà   assoluta,
            signoria, autorità:  2.  ant. Potere, facoltà, e anche possibilità, forza.
            Occorsione:  Norme precise riguardavano anche la compra-vendita di
            beni   immobili   (costituiti   prevalentemente   da   terreni   agricoli).
            L'attenzione maggiore pare essere rivolta ad evitare il più possibile il
            loro passaggio da una famiglia ad un'altra, sia per impedire che una
            famiglia potesse essere privata dell'indispensabile fonte di sopravvivenza
            costituita dalla terra, sia per evitare il formarsi di concentrazioni di terre
            in poche mani. Veniva così curato in modo particolare il diritto di
            prelazione da parte di parenti o, in secondo ordine, di vicini, intimando a
            venditori ed acquirenti di "far pubblica grida da affiggersi nei luoghi.
            Soliti" (r. 20), cioè davanti alle chiese e nelle piazze dei mercati: si
            trattava di avvisi in cui doveva essere precisata la localizzazione del bene
            in   vendita,   il   suo   valore   e   il   nome   del   potenziale   acquirente   onde
            permettere   ad   eventuali   aventi   diritto   di   farsi   avanti.   Ciò   doveva
            avvenire entro un anno dalla vendita, "dopo di che sarà posto perpetuo
            silenzio"   sulla   vendita  stessa.  Oltre   che   per   cessione,   vendita   o
            successione (anche essa regolamentata), un bene poteva cambiar padrone
            per usucapione: bastavano 10 anni se il padrone era presente, occorreva
            invece un quarto di secolo in caso di sua assenza.
   76   77   78   79   80   81   82   83   84