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Siano cresciute nel doppio e ciò per la prima volta che
daranno detti danni, et che per la seconda volta possa e
debba il vicario pro tempore oltre la sudetta pena
astringere quel tale che darà il danno la seconda volta a
prestare una sigurtà idonea di ben vivere e non incorrere
più in l'avvenire in simili mancamenti, sino in la somma di
scuti cinquanta argento,o vero di farlo mettere
publicamente alla berlina per quelle hore e giorni
secondo l'arbitrio del vicario o di esiliarlo per un anno o
due dal luogo di Spotorno. Che sotto la mede(si)ma pena
di lire venticinque,sotto quale sono obligati in vigor de
capitoli di esso luogo quelli che trovano alcuno a far
danno in terra altrui,denontiarlo possano sotto la sudetta
pena al solito giuramento di denontiarlo essere astretti
dal vicario. Che in detto luogo di Spotorno siano messe et
attacate alla casa publica le berline alle quali possa il
vicario far attacare per li suoi ministri i delinquenti attesa
però la qualità del stato delle persone delinquenti. Che
occorrendo far qualche cattura o essecutione ne' quali
bisognassero più ministri e soldatti, possa il vicario
ricorrere al signor Governatore di Savona per la
concessione de' ministri e soldatti. Che in le cause civili
ne quali il vicario fosse parente di alcuna delle parti ne'
gradi prohibiti dai capitoli o statuti e che fosse da alcuna
di esse per qualche causa giurato sospetto. Possano quelli
di Consiglio in suo luogo surrogare un altro e conoscere
sopra la causa di sospetto se sia giusta e legitima e non
trovandola giusta e legitima non possano amuovere in
detta causa
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