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Item che li detti sei consiglieri debbino e possino
astringere ogni anno tutti li ufficiali del loco finiti i loro
ufficii a dar conto dell'administratione de i loro ufficii
sotto qualche pena da loro arbitraria da applicare come
sopra dichiarando che se alcuno di detti consiglieri o altri
ufficiali fosse absente o infermo, che in tal caso debbino
gli altri colleghi surrogare in loco di tali absenti o infermi
alcun altro idoneo, et che sarà eletto una volta a tal
ufficio, non possi esser gravato sino a due anni seguenti
la sua elettione.
Non possino esser ammessi ad alcun altro ufficio gli
ufficiali che non habbino prima dato conto alli sei
consiglieri.
Della elettione delli mestrali
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