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di trè volte, oltre le premesse pene, non possi far pane sin
ad un anno, sotto pena di perdere il pane et altro, ad
arbitrio de Mestrali.
Possino ancora e debbino dar meta o sia pretio a tutte
le premesse cose che si vendono a minuto et li
reverenderoli non possino vender cosa alcuna senza la
detta metà o pretio, né quello sotto pena di perder la
robba possino anche e debbino astringere li pescatori a
vendere li pesci che piglieranno, nel loco di Spotorno per
quello pretio che sarà tassiato, ordinando però che
alcuno Pescatore, reverenderolo o sia panataro non possi
esser eletto a detto ufficio, sotto pena di nullità et che
tutte le pene contenute nel presente capitolo s'intendino
aplicate per la mettà alli Mag.ci Mestrali di Genova, et
per l'altra alla comunità di Spotorno.
Dichiarando ancora che sia lecito alli gravati appellarsi
dalle sentenze di detti Mestrali alli Predetti Magnifici
Mestrali di Genova, delli quali
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