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di trè volte, oltre le premesse pene, non possi far pane sin


            ad un anno, sotto pena di perdere il pane et altro, ad

            arbitrio de Mestrali.

               Possino ancora e debbino dar meta o sia pretio a tutte


            le   premesse   cose   che   si   vendono   a   minuto     et   li

            reverenderoli non possino vender cosa alcuna senza la


            detta metà o pretio, né quello sotto pena di perder la

            robba possino anche e debbino astringere li pescatori a


            vendere li pesci che piglieranno, nel loco di Spotorno per

            quello   pretio   che   sarà   tassiato,   ordinando   però   che


            alcuno Pescatore, reverenderolo o sia panataro non possi

            esser eletto a detto ufficio, sotto pena di nullità et che

            tutte le pene  contenute nel presente capitolo s'intendino


            aplicate per la mettà alli Mag.ci  Mestrali di  Genova, et

            per l'altra alla comunità di Spotorno.


               Dichiarando ancora che sia lecito alli gravati appellarsi

            dalle sentenze di detti Mestrali alli Predetti Magnifici


            Mestrali di Genova, delli quali





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