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obligati ricercare e vedere li exiti e pertinentie delle terre


            à   quali   saranno   mandati   ad   estimare   e   dividere,   né

            possino né meno debbino estimare terra o casa alcuna

            che prima non l'habbino veduta ò misurata.


            Siino anche li detti Estimatori obligati, nelle terre che

            saranno estimate o divise, mettere i suoi termini et segni


            e far citar da loro quelli contro quali si doverà far tal

            estimo o sia divisione, se saranno presenti in Spotorno.


            Se   non   sia   denontiato   alla   sua   casa   della   sua   solita

            habitatione a' suoi figlioli et moglie, se ne haverà, se non


            a' suoi più prossimi parenti o vicini, non havendo però

            persona legitima per lui.

            Le quali estimationi, divisione e datione in soluto – à quali


            però non sarà levata la canella – siino rate e ferme, e tali

            le debba havere il Mag(istr)ato di detto loco quelle lodare


            et in esse interponere il decreto et così debbino osservare

            per le parti. Dichiarando che li detti








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