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obligati ricercare e vedere li exiti e pertinentie delle terre
à quali saranno mandati ad estimare e dividere, né
possino né meno debbino estimare terra o casa alcuna
che prima non l'habbino veduta ò misurata.
Siino anche li detti Estimatori obligati, nelle terre che
saranno estimate o divise, mettere i suoi termini et segni
e far citar da loro quelli contro quali si doverà far tal
estimo o sia divisione, se saranno presenti in Spotorno.
Se non sia denontiato alla sua casa della sua solita
habitatione a' suoi figlioli et moglie, se ne haverà, se non
a' suoi più prossimi parenti o vicini, non havendo però
persona legitima per lui.
Le quali estimationi, divisione e datione in soluto – à quali
però non sarà levata la canella – siino rate e ferme, e tali
le debba havere il Mag(istr)ato di detto loco quelle lodare
et in esse interponere il decreto et così debbino osservare
per le parti. Dichiarando che li detti
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