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suo creditore conseguir estimo, et li debba esser dato in


       soluto de mandato del Magistrato tanti beni mobili e

       immobili in elettione del creditore.

          Item  hanno  ordinato   che  sempre   che  occorrerà   far


       qualche  estimo di  qualsi  voglia somma,  che  prima  si

       debba  fare  nelli beni mobili espediti, e poi nelli immobili,


       alla   ragione di denaro per denaro nelli mobili et   nelli

       immobili  alla ragione di doi tre, non concorrendoli però


       altri creditori, perchè altrimenti concorrendone, non si

       possi far se non alla ragione di denaro per denaro.


          La qual concorrenza si debba guardare al tempo che si

       consegua  l'estimo et non poi ordinando che ogni volta

       che tal estimo sarà conseguito in beni mobili che sia lecito


       al debitore il poterli (posserli) havere fra giorni otto dal

       tempo del'assignatione fatta per li Estimatori, et che sia


       lecito   al   detto   debitore   rihavere   et   ricuperare   li   beni

       immobili dati in soluto fra tre mesi seguenti la detta


       assignat(ion)e.






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