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suo creditore conseguir estimo, et li debba esser dato in
soluto de mandato del Magistrato tanti beni mobili e
immobili in elettione del creditore.
Item hanno ordinato che sempre che occorrerà far
qualche estimo di qualsi voglia somma, che prima si
debba fare nelli beni mobili espediti, e poi nelli immobili,
alla ragione di denaro per denaro nelli mobili et nelli
immobili alla ragione di doi tre, non concorrendoli però
altri creditori, perchè altrimenti concorrendone, non si
possi far se non alla ragione di denaro per denaro.
La qual concorrenza si debba guardare al tempo che si
consegua l'estimo et non poi ordinando che ogni volta
che tal estimo sarà conseguito in beni mobili che sia lecito
al debitore il poterli (posserli) havere fra giorni otto dal
tempo del'assignatione fatta per li Estimatori, et che sia
lecito al detto debitore rihavere et ricuperare li beni
immobili dati in soluto fra tre mesi seguenti la detta
assignat(ion)e.
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