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d'età almeno d'anni vinticinque et essi d'ac(c)ordo dire
allo podestà che ellega quello che più li piacerà in vicario
del luogo il quale così eletto debba giurare in man poi del
nostro podestà d'osservar li Capitoli et ordini di detto
loco, e farli osservar bene et diligentemente qual vicario
habbi possanza circa li detti contenuti nelli capitoli et che
possi conoscere et decidere tutte le contrarietà che
saranno fra gli huomini di Spotorno, et habitanti, li quali
non eccederanno la somma di lire cinquanta di moneta di
Genova, sommariam(en)te secondo la forma delli capitoli
del luogo, e quelli mancando, secondo la forma delli
Capitoli di Genova. Sia anche lecito alli litiganti,
sentendosi gravati, appellarsi dalle sentenze del vicario al
podestà di Vado et havendo che le parti avessero
sospetto il vicario per
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