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in terre aliene, e quello referir al Rettore del loco, il qual


       danno debba in doppio esser emendato alli patroni delle

       terre  per li condutori, ò sia patroni di detti animali che

       havessero dato danno, le quali condane et acuse come


       sopra   fatte   debbano   esser   subito   exate   per   lo   detto

       Rettore.


          Ordinando in oltre che non sia lecito alli detti campari

       entrare sotto pena di giuramento in terre aliene a dar


       danno,   se   non   per   pigliar   li   animali   e   conoscere   i

       delinquenti che in essi fossero, li quali campari habbino la


       mettà delle conda(n)ne et sia creduto alle loro denuntie

       con giuram(ent)o.





         Del'elettione del Vicario e Rettore del luogo





          Item hanno ordinato che ogn'anno al modo premesso

       debbano li predetti consiglieri far notar in una carta li


       nomi di detti homini nativi del loco






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