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in terre aliene, e quello referir al Rettore del loco, il qual
danno debba in doppio esser emendato alli patroni delle
terre per li condutori, ò sia patroni di detti animali che
havessero dato danno, le quali condane et acuse come
sopra fatte debbano esser subito exate per lo detto
Rettore.
Ordinando in oltre che non sia lecito alli detti campari
entrare sotto pena di giuramento in terre aliene a dar
danno, se non per pigliar li animali e conoscere i
delinquenti che in essi fossero, li quali campari habbino la
mettà delle conda(n)ne et sia creduto alle loro denuntie
con giuram(ent)o.
Del'elettione del Vicario e Rettore del luogo
Item hanno ordinato che ogn'anno al modo premesso
debbano li predetti consiglieri far notar in una carta li
nomi di detti homini nativi del loco
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