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tempi quali comincieranno primo di Maggio, et il giorno
seguente dell'elezione dare giuramento alli ufficiali eletti
di administrar bene et diligentemente li loro ufficii
d'essercitarli secondo la forma delli loro capitoli, sotto
pena di un scuto d'applicare per la mettà al podestà et
per un'altra alla Masseria della Chiesa del loco.
Item siano tenuti li detti sei Consiglieri, sempre che
saranno dal loro priore fatti domandare per lo suo messo,
insieme congregatisi nel loco solito et ivi trattare et
negotiare quello che sarà proposto dal loro priore ò altri
in beneficio comune et avenendo che alcuno d'essi così
citato non venisse, incorra subito nella pena di soldi dieci
d'applicare come sopra.
E per chiamar al tutto, s'intenda il priore più vecchio et
in evento di sua assenza ò infermità d'alcuno delli
compagni, intendendo però che il più vecchio sempre
preceda e proponga.
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