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Solo dopo il 1530 abbiamo raccolte sistematiche, una pratica che si
       istituzionalizzerà a seguito della riforma costituzionale del 1576 (ed i
       nostri sono del 1582).
       Negli Statuti più antichi, come quelli genovesi nella stesura del 1221,
       troviamo   al   vertice   istituzionale   la   figura   del   Console,   mentre
       successivamente troveremo l'Abate del Popolo,i Capitani del Popolo o la
       Compagna.
       Vorrei concludere  questa breve  introduzione, lasciando  gli eventuali
       approfondimenti a studi successivi più analitici,con questa annotazione.
       La   Legge   organica   sull'ordine   giudiziario   nella   Repubblica
       Ligure dell'11 febbraio 1803 (in Raccolta degli atti e delle leggi emanate
       dal potere legislativo della Repubblica Ligure n. 25) previde all' art. 188:
       “sono aboliti tutti li statuti locali sia civili che criminali, eccettuati

       soltanto li statuti, o parte di essi, che riguardano le accuse per danni
       campestri, i quali si continuano ad osservare fino alla formazione di un
       Codice rurale per tutta la Repubblica”. L'articolo successivo completava
       il processo stabilendo: “Sono sostituiti agli indicati statuti locali li
       statuti civili e criminali di Genova, che in tutte le parti compatibili colla
       Costituzione e colla presente Legge si osservano tanto nel procedere
       come  nel  giudicare  in  tutti i  luoghi della Repubblica, compresi gli
       aggregati”.
       Vi lasciamo alla lettura sperando risulti  piacevole e non appesantita da
       considerazioni troppo attente agli aspetti giuridico-economici.


       Antonio Rovere.
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