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Solo dopo il 1530 abbiamo raccolte sistematiche, una pratica che si
istituzionalizzerà a seguito della riforma costituzionale del 1576 (ed i
nostri sono del 1582).
Negli Statuti più antichi, come quelli genovesi nella stesura del 1221,
troviamo al vertice istituzionale la figura del Console, mentre
successivamente troveremo l'Abate del Popolo,i Capitani del Popolo o la
Compagna.
Vorrei concludere questa breve introduzione, lasciando gli eventuali
approfondimenti a studi successivi più analitici,con questa annotazione.
La Legge organica sull'ordine giudiziario nella Repubblica
Ligure dell'11 febbraio 1803 (in Raccolta degli atti e delle leggi emanate
dal potere legislativo della Repubblica Ligure n. 25) previde all' art. 188:
“sono aboliti tutti li statuti locali sia civili che criminali, eccettuati
soltanto li statuti, o parte di essi, che riguardano le accuse per danni
campestri, i quali si continuano ad osservare fino alla formazione di un
Codice rurale per tutta la Repubblica”. L'articolo successivo completava
il processo stabilendo: “Sono sostituiti agli indicati statuti locali li
statuti civili e criminali di Genova, che in tutte le parti compatibili colla
Costituzione e colla presente Legge si osservano tanto nel procedere
come nel giudicare in tutti i luoghi della Repubblica, compresi gli
aggregati”.
Vi lasciamo alla lettura sperando risulti piacevole e non appesantita da
considerazioni troppo attente agli aspetti giuridico-economici.
Antonio Rovere.