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comunità , in allora composta prevalentemente di marinai e contadini; il
tutto visto attraverso la lente della amministrazione della giustizia.
Vi troviamo infatti le norme che regolavano le principali attività
economiche: panettieri, pescatori,pastori etc etc
Spotorno allora pur avendo delle persone deputate ad amministrarla,il
Sindico, il Priore, il Vicario, i Padri del Comune, i Consiglieri, i
Ministrali, gli Estimatori, i Campari, il Messo, i Cintraci non godeva di
piena e totale autonomia, essendo subordinata in prima istanza,in
ragione della gravità del problema, al potere del Podestà di Vado, in
seconda istanza al Governatore di Savona e da ultimo al Serenissimo
Senato di Genova.
Tutti i momenti della vita lavorativa, le questioni familiari, le liti tra
vicini ,tutto era normato nei minimi dettagli e con pene via via più
severe a seconda del contesto e/o della reiterazione del reato.
Ma anche gli Amministratori erano soggetti alla legge e, se non erano
corretti e solleciti nel fare il loro dovere, avevano essi pure la pena
stabilita.
Ben presto gli spotornesi si resero conto che le norme non sempre
risolvevano i problemi e quindi, a corredo ed integrazione delle norme
statutarie approvate nel 1582 dal Senato Genovese e qui trascritte , a
più riprese rivolsero Petizioni alle massime autorità genovesi.
A partire da quella del 1608 , seguita da quelle del 1613, 1631, 1641,
1652, 1655, 1662, 1676, 1724 tutte rigorosamente corredate da verbali
di approvazione in lingua latina.
La particolarità di questi statuti rispetto a raccolte statutarie , in taluni
casi molto più antiche e in altri molto più formali, sta nella semplicità di
linguaggio e nella attenzione ad aspetti di vita molto legati alla
quotidianità.
Proverò quindi a fare alcune considerazioni più generali sulla
legislazione statutaria,partendo dalla considerazione che a partire dal
XV ° secolo era emerso il problema delle leggi e della loro considerazione
separata rispetto ai corpi statutari.