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cognato s.m. e agg. [dal lat. cognatus «consanguineo», comp. di co-
1 e gnatus (natus), part. pass. di nasci «nascere»; quindi propr. «nato
insieme, nella stessa famiglia»]. cognazióne s. f. [dal lat. cognatio -onis,
comp. di co-1 e tema di gnasci (nasci) «nascere»]. 1. a. letter. Vincolo di
parentela, e in partic., nel diritto romano, lo stretto vincolo di parentela
che univa le persone soggette allo stesso paterfamilias (contrapp. ad
agnazione). 2. Con senso più determinato: c. legale, parentela che si
determina per adozione;
affine s. m. e agg. [dal lat. affinis «confinante», comp. di ad-
e fines «confini»]. 1. s. m. Si dicono affini i parenti di un coniuge
rispetto all’altro coniuge, e questo rispetto a quelli; la linea (retta o
collaterale) e il grado (1°, 2°,...) del relativo vincolo si determinano in
base alla linea e al grado di parentela col coniuge dal quale l’affinità
deriva
balìa s. f. [dal fr. antico baillie; v. balì, balivo]. 1. Potestà assoluta,
signoria, autorità: 2. ant. Potere, facoltà, e anche possibilità, forza.
Occorsione: Norme precise riguardavano anche la compra-vendita di
beni immobili (costituiti prevalentemente da terreni agricoli).
L'attenzione maggiore pare essere rivolta ad evitare il più possibile il
loro passaggio da una famiglia ad un'altra, sia per impedire che una
famiglia potesse essere privata dell'indispensabile fonte di sopravvivenza
costituita dalla terra, sia per evitare il formarsi di concentrazioni di terre
in poche mani. Veniva così curato in modo particolare il diritto di
prelazione da parte di parenti o, in secondo ordine, di vicini, intimando a
venditori ed acquirenti di "far pubblica grida da affiggersi nei luoghi.
Soliti" (r. 20), cioè davanti alle chiese e nelle piazze dei mercati: si
trattava di avvisi in cui doveva essere precisata la localizzazione del bene
in vendita, il suo valore e il nome del potenziale acquirente onde
permettere ad eventuali aventi diritto di farsi avanti. Ciò doveva
avvenire entro un anno dalla vendita, "dopo di che sarà posto perpetuo
silenzio" sulla vendita stessa. Oltre che per cessione, vendita o
successione (anche essa regolamentata), un bene poteva cambiar padrone
per usucapione: bastavano 10 anni se il padrone era presente, occorreva
invece un quarto di secolo in caso di sua assenza.