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comunità , in allora composta prevalentemente di marinai e contadini; il
            tutto visto attraverso la lente della amministrazione della giustizia.
            Vi   troviamo   infatti   le   norme   che   regolavano   le   principali   attività
            economiche: panettieri, pescatori,pastori etc etc
            Spotorno allora pur avendo delle persone deputate ad amministrarla,il
            Sindico,   il   Priore,   il   Vicario,   i   Padri   del   Comune,   i   Consiglieri,   i
            Ministrali, gli Estimatori, i Campari, il Messo, i Cintraci non godeva di
            piena   e   totale   autonomia,   essendo   subordinata   in   prima   istanza,in
            ragione della gravità del problema, al potere del Podestà di Vado, in
            seconda istanza al Governatore di Savona e da ultimo al Serenissimo
            Senato di Genova.
            Tutti i momenti della vita lavorativa, le questioni familiari, le liti tra
            vicini ,tutto era normato nei minimi dettagli e con pene via via più

            severe a seconda del contesto e/o della reiterazione del reato.
            Ma anche gli Amministratori erano soggetti alla legge e, se non erano
            corretti e solleciti nel fare il loro dovere, avevano essi pure la pena
            stabilita.
            Ben presto gli spotornesi si resero conto che le norme non sempre
            risolvevano i problemi e quindi, a corredo ed integrazione delle norme
            statutarie approvate  nel 1582 dal Senato Genovese e qui trascritte , a
            più riprese rivolsero Petizioni alle massime autorità genovesi.
            A partire da quella del 1608 , seguita da quelle del 1613, 1631, 1641,
            1652, 1655, 1662, 1676, 1724 tutte rigorosamente corredate da verbali
            di approvazione in lingua latina.
            La particolarità di questi statuti rispetto a raccolte statutarie , in taluni
            casi molto più antiche e in altri molto più formali, sta nella semplicità di
            linguaggio   e   nella   attenzione   ad   aspetti   di   vita   molto   legati   alla
            quotidianità.
            Proverò   quindi   a   fare   alcune   considerazioni   più   generali   sulla
            legislazione statutaria,partendo dalla considerazione che a partire dal
            XV ° secolo  era emerso il problema delle leggi e della loro considerazione
            separata rispetto ai corpi statutari.
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