Page 47 - BOZZA 12 gennaio 1
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Art. 3
            il Padrone dovrà provvedere alle spese dello zolfo, zolfato di rame, carasse e canne per la
            legatura della vigna e il manente dovrà farne il trasporto e l'uso secondo la consuetudine.


            Art. 4
            il conduttore dovrà occuparsi come si conviene per mantenere i fondi sempre in stato migliorato,
            con fare nella vigna quelle spunte e ramende che suole fare un proprietario e buon padre di
            famiglia, ed inoltre piantare quegli alberi da frutto che gli saranno provvisti dal Padrone nei
            luoghi dallo stesso indicati secondo le regole dell'arte, e sgombri delle sementi nocive all'intorno.

            Art. 5
            nell'ultimo anno dell'affittamento, il nuovo Colono entrerà nel possesso dello stabile dal primo di
            novembre in poi, e dovrà pagare al conduttore cessato l'importo dell'estimo da manente che
            questo avrà lasciato nel fondo, quando poi non si andasse d'accordo sul valore di detto estimo,
            allora il conduttore cessato, avrà soltanto il diritto di andarsi a raccogliere per la durata di sei
            mesi senza pagare fitto del terreno, tutti i prodotti della sua ortaglia, senza però pregiudicare le
            pianticelle, come sarebbero carciofi, sparagi, fiori e simili.







































            Art. 6
            per tutto quanto non è previsto nelle presenti condizioni, si osserverà il disposto della legge e
            degli usi e consuetudini locali.

            Foto: Annotazione dei pagamenti annuali nel libretto “di affittamento”

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